EROGAZIONE LIBERALE

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NOVITÀ PER LE DONAZIONI EFFETTUATE A PARTIRE DAL 17 MARZO 2005

L’art. 14 della legge n. 80 del 14 maggio 2005 ha introdotto nuovi e maggiori benefici fiscali a favore di tutti i soggetti, sia persone fisiche sia enti soggetti all’Ires, che erogano liberalità in denaro o in natura a favore delle Onlus e alle associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute. È prevista, infatti, la possibilità di dedurre l’offerta dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.

Dette liberalità possono essere dedotte, sia dalle persone fisiche sia dai soggetti IRES, se erogate in favore di:
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale (di cui all’articolo 10, commi 1, 8 e 9 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460);
- associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall’art. 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
- artistico, storico e paesaggistico (di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42).
- fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse
- fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica individuate dal D.P.C.M. 8 maggio 2007 se effettuate dopo tale data.

PERSONE FISICHE:
Le persone fisiche potranno dedurre dal reddito complessivo le erogazioni liberali a favore di fondazioni e associazioni regolarmente riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui (D.L. 35/2005 – art. 14, comma 1 e successive modificazioni e integrazioni).

SOGGETTI IRES:
Gli enti soggetti all’Ires, in particolare società ed enti commerciali e non commerciali, potranno dedurre dal reddito complessivo le erogazioni liberali a favore di fondazioni e associazioni regolarmente riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui (D.L. 35/2005 – art. 14, comma 1 e successive modificazioni e integrazioni).