● Codice Etico

CODICE ETICO

PREMESSA

Le norme di un codice etico possono essere considerate come simbolo di un gruppo Sociale, intese a guidare il comportamento e dunque le aspettative dei suoi membri, sia verso se stessi, sia verso la Società.
I Soci della Fondazione Abacus – Istituto Europeo di Ricerca studio e Formazione, riconoscendo nel Codice Deontologico l’espressione del costume cui l’attività di ricerca deve uniformarsi, sono tenuti alla piena osservanza delle regole enunciate in tale Codice e far sì che quest’ultimo venga riconosciuto e rispettato anche all’esterno. I Soci della Fondazione Abacus – Istituto Europeo di Ricerca studio e Formazione prendono atto e concordano che la non osservanza anche di uno soltanto dei principi del Codice abbia a ritenersi lesivo degli interessi dell’Istituto e costituisca ragione sufficiente per l’approvazione delle sanzioni disciplinari previste dallo Statuto Sociale e dal Regolamento Interno.

ART. 1
DOVERI DEI SOCI

a) L’adozione di un codice presume il dovere di farlo conoscere tra i membri del gruppo. Anche se l’efficacia di un codice etico si basa sull’autodisciplina e sull’autocontrollo di coloro che lo applicano, sono previsti procedimenti di garanzia e di censura adottabili dagli organi competenti dell’Istituto.

b) I Soci della Fondazione Abacus devono tenere comportamenti tali da non danneggiare, screditare o altrimenti compromettere l’immagine della Fondazione o della stessa professione di ricercatore. I Soci sono liberi di esprimere le proprie opinioni, anche se in contrasto con quelle degli altri Soci dell’Istituto, ma sono tenuti a non denigrare questi ultimi o il loro operato in qualsiasi forma.

c) I Soci dell’Fondazione Abacus non dovranno sostenere di fronte ai committenti di avere qualifiche, competenze, risorse o mezzi che in realtà non posseggono.

d) Salvo disposizioni contrattuali contrarie, il committente non ha diritto di riservarsi l’esclusività, totale o parziale, dei servizi dell’Istituto.

e) È politica della Fondazione Abacus rispettare i beni di proprietà intellettuale o industriale di terzi. Analogamente l’Istituto intende tutelare i propri beni materiali ed immateriali (quali software, opere dell’ingegno, banche dati, ricerche) protetti da diritti di copyright o da privativa. È fatto divieto ai Soci, ricercatori e consulenti di duplicare, commercializzare o distribuire opere protette da copyright o da privativa senza specifica autorizzazione dell’autore od avente diritto.

f) I marchi ed i segni distintivi, tra cui anche il logo ed il nome della FONDAZIONE ABACUS, devono sempre essere usati conformemente alla loro normale destinazione, in conformità alle policies dell’Istituto. Le domande relative al corretto uso dei marchi commerciali vanno indirizzate al Consiglio d’Amministrazione della Fondazione Abacus.

g) È politica dell’Istituto garantire a tutti pari opportunità di accesso e sviluppo professionale. L’Istituto non ritiene ammissibili né tollererà forme di discriminazioni basate sulla razza, colore, sesso, età, religione, condizione fisica, stato civile, orientamenti sessuali, cittadinanza, origine etnica, o qualunque altra discriminazione contraria alla legge. L’Istituto esige che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non si dia luogo a molestie, intendendo come tali:
- la creazione di un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile o di isolamento nei confronti di singoli o gruppi di lavoratori;
- la ingiustificata interferenza con l’esecuzione di prestazioni lavorative altrui;
- l’ostacolo a prospettive di lavoro individuali altrui per meri motivi di competitività personale.
L’Fondazione Abacus non ammette le molestie sessuali, intendendo come tali:
- la situazione in cui si condizionano, all’accettazione di favori sessuali, determinazioni, iniziative e decisioni aziendali rilevanti in qualunque modo per la vita lavorativa del destinatario;
- le proposte di relazioni interpersonali private, condotte nonostante un espresso o ragionevolmente evidente non gradimento, le quali abbiano la capacità, in relazione alla specificità della situazione, di turbare la serenità del destinatario con obiettive implicazioni sulla sua espressione lavorativa. L’Istituto non porrà in essere né tollererà alcuna forma di ritorsione nei confronti dei dipendenti che abbiano lamentato modalità di discriminazione o di molestia, né nei confronti dei lavoratori che abbiano fornito notizie in merito.

h) L’Istituto è attento all’impatto ambientale della propria attività e le risorse umane della Fondazione Abacus sono sensibilizzate su tale profilo e tema. L’Istituto è garante del mantenimento di un ambiente di lavoro sicuro e salubre, in piena conformità di quanto prescritto dalle leggi e dai regolamenti in materia. Qualora emergano attività ritenute non sicure o condizioni o ambienti inidonei sotto il profilo del mancato rispetto di standard di sicurezza, si dovrà fare immediato riferimento ai responsabili delle aree operative e/o ai componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 2
DOVERI DEL RICERCATORE

a) Dai ricercatori ci si aspetta che tra loro cooperino, su scala nazionale ed internazionale, sulla base della correttezza. Essi devono rifiutare ogni forma di discriminazione in base al sesso, all’etnia, alla lingua, al pensiero politico, al credo religioso.

b) Il ricercatore, in base al principio di correttezza scientifica, ha un dovere di trasparenza nelle fonti, nei metodi usati, nell’utilizzazione di apporti scientifici altrui, nel riferimento ai valori e alle convinzioni ideologiche presupposti del suo lavoro. Deve distinguere nettamente fra la ricerca professionale e quella che ha una rilevanza e una finalità autenticamente scientifiche. Deve essere aperto alla discussione sia degli assunti teorici che dei risultati raggiunti.

c) I ricercatori devono agire in modo da custodire l’immagine e l’integrità della propria disciplina, cosa che non implica l’abbandono di un approccio critico verso i propri assunti fondamentali, i metodi e gli obiettivi.

d) Gli stessi principi di apertura critica e di rispetto per tutte le prospettive scientificamente corrette devono essere seguiti anche nell’insegnamento.

DOVERI RISPETTO ALLA RICERCA APPLICATA

ART. 3
DOVERI E FINANZIAMENTO DELLA RICERCA

a) Poichè l’attività di ricerca può richiedere un finanziamento pubblico e/o privato, il ricercatore deve svolgere la propria funzione senza che gli interessi del finanziatore alterino e condizionino le ipotesi, i metodi usati e i dati raccolti anche con riferimento alla relativa pubblicazione.

b) Il finanziatore deve essere informato preventivamente delle linee guida del progetto e dei metodi; esso deve essere inoltre avvisato sul rischio che una ricerca può non incontrare le sue aspettative in termini di contenuto.

c) I fondi per una ricerca devono riferirsi a specifici progetti e usati di norma solo per quegli scopi.

d) Il costo di una ricerca comprende quelli relativi alla raccolta dei materiali, se concernenti l’oggetto desiderato. Non includono il training della formazione dei ricercatori.

ART. 4
DOVERI NELLA RACCOLTA DATI

a) La sicurezza, l’anonimato e la risevatezza di quelli che hanno preso parte ad un processo di ricerca devono essere rispettati. Le informazioni personali dei ricercatori devono essere mantenute confidenziali, a meno che gli informatori non abbiano chiesto o accettato di essere citati. Se gli informatori possono essere identificati facilmente, i ricercatori devono ricordare loro esplicitamente le conseguenze che possono seguire alla pubblicazione dei dati di ricerca e degli esiti. Il pagamento degli informatori, benchè ammesso in linea di principio, deve essere evitato per quanto possilbile e sottomesso a condizioni esplicite con particolare riguardo all’affidabiltà dell’informazione prodotta.

b) L’accesso dei ricercatori alle banche dati può essere permesso solo sotto la condizione dell’anonimato e segreto delle informazioni raccolte, in accordo con l’applicazione della regolazione internazionale e nazionale.

c) Il consenso di coloro che partecipano ad un progetto di ricerca in qualità di testimoni privilegiati, informatori, deve essere ottenuto in anticipo. La ricerca segreta deve essere in linea di principio evitata, a meno che sia l’unico metodo per raccogliere l’informazione e sia compatibile con i doveri di correttezza scientifica.

ART. 5
DOVERI RISPETTO ALLA PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DEI DATI

a) i dati rinvenuti e formati in modo originale nell’attività di ricerca costituiscono proprietà intellettuale del ricercatore. Se il diritto di utilizzazione e di sfruttamento economico appartiene allo sponsor o al datore di lavoro, il ricercatore ha diritto ad un giusto compenso.

b) I ricercatori in caso di pubblicazione dei lavori di ricerca, si devono astenere dal fornire materiale incompleto e, di conseguenza, si devono rifiutare di fare ciò anche se richiesto dai loro finanziatori o datori di lavoro.

c) La collaborazione degli studiosi, dei tecnici e dei collaboratori che hanno dato un contributo sostanziale ai fini del compimento del progetto di ricerca deve essere citata esplicitamente nella pubblicazione.

d) Le banche dati raccolte non possono essere resi di pubblico dominio finchè i ricercatori che li hanno raccolti non abbiano specificato la fonte e i metodi attraverso i quali sono stati costruiti. Le informazioni riguardo le fonti ed ai metodi devono essere forniti entro un ragionevole lasso di tempo. Nel frattempo i dati devono essere disponibili per l’ispezione della loro accuratezza da parte degli altri studiosi.

ART. 6
USO EXTRA SCIENTIFICO DEI RISULTATI DI RICERCA

a) La diffusione dei dati di una ricerca non deve essere ostacolata. I ricercatori, tuttavia, devono essere consci di quei pericoli connessi alla distorsione, semplificazione, manipolazione del loro materiale di ricerca, che si possono correre nel processo di comunicazione che si sviluppa tra gli individui o si produce in base all’azione dei mass media. Essi devono allora, e ne hanno il diritto, intervenire per correggere ogni specie di fraintendimento o cattivo uso del loro lavoro.

b) I ricercatori nel fornire il proprio contributo a pubblici eventi in qualità di esperti non devono fare un uso scorretto della propria qualifica e della propria competenza. Devono inoltre astenersi dalla partecipazione a qualsiasi iniziativa pubblica che possa essere considerata tendenziosa inadeguata rispetto al pricipio di correttezza scientifica.

c) I ricercatori, i collaboratori, i Soci dell’Istituto che svolgono attività di ricerca per lo stesso, coinvolti in pubblici eventi ovvero in tavole rotonde, audizioni presso commissioni consiliari di enti pubblici o organi degli stessi, audizioni presso organi di qualsiasi tipo di enti o istituzioni private, in nome o in rappresentanza di Fondazione Abacus, sono tenuti ad informare del loro operato il Presidente dell’Istituto o il Direttore generale o un Socio nominato dal Presidente che relazionerà successivamente degli esiti e dello svolgimento degli atti menzionati in questo comma.